Art. 2
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124
In vigore dal 24 mar 1968
Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato:
a) il consolidamento del centro abitato, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche;
b) il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;
c) il ripristino e la costruzione di fognature;
d) la sistemazione di strade di accesso al centro storico;
e) la costruzione di strade di interesse turistico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-23;124#art-2