Art. 2

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124

In vigore dal 24 mar 1968
Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato: a) il consolidamento del centro abitato, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche; b) il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico; c) il ripristino e la costruzione di fognature; d) la sistemazione di strade di accesso al centro storico; e) la costruzione di strade di interesse turistico.
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