Art. 68

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti Fino al momento dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli di amministrazione esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
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