Art. 65
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura
Gli enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della presente legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura e infermerie che non posseggano i requisiti per essere classificati fra gli ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a domanda, e semprechè il piano regionale ospedaliero ne ravvisi la opportunità e la possibilità dal punto di vista tecnico-sanitario, logistico e territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale a trasformarli entro otto anni in uno dei tipi di ospedale previsti dalla presente legge.
Gli istituti di ricovero e cura e le infermerie, per i quali non venga ravvisata tale opportunità e possibilità di trasformazione non potranno esercitare l'attività ospedaliera a partire da un anno dall'entrata in vigore del piano regionale.
Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-12;132#art-65