Art. 67

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Regioni a statuto speciale Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente .
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 67 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo