Art. 71

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Abrogazione di norme incompatibili È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge. Fino a quando non verranno emanate le norme delegate di cui all' continueranno ad aver vigore per la parte non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO - GUI - MANCINI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE
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