Art. 4

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216

In vigore dal 7 gen 1968
Annullamento delle elezioni di membri del consiglio nazionale Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli suoi membri provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia e al Ministro per il tesoro i quali invitano il presidente del consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono di concerto, ricevutane comunicazione dal consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro la elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.
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