Art. 1
LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216
In vigore dal 7 gen 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale
L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, è sostituito dal seguente:
"Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonchè in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.
In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo".
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