Art. 2

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216

In vigore dal 7 gen 1968
Annullamento delle elezioni del consiglio dell'ordine - Sostituzione Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione a norma dell' della legge 29 maggio 1967, n. 402.
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