Art. 9
LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216
In vigore dal 7 gen 1968
Adempimenti della commissione
La commissione straordinaria, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo forma, per ciascuno degli ordini di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, gli albi professionali, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con la rispettiva anzianità di nomina.
Ultimate le operazioni relative alla formazione degli albi professionali, la commissione straordinaria provvede immediatamente a convocare, fissandone la data, le assemblee degli iscritti nell'albo di ciascun ordine per l'elezione dei rispettivi consigli e del consiglio nazionale, ed a tal fine:
1) trasmette ad ogni iscritto nell'albo - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - il relativo avviso di convocazione contenente le indicazioni in cui all', comma terzo, della legge 29 maggio 1967, n. 402.
Tale avviso dovrà pervenire agli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni:
2) provvede alla nomina, per ciascun ordine, del presidente dell'assemblea elettorale e di due scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nel rispettivo albo.
Storico versioni
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