Art. 11

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216

In vigore dal 7 gen 1968
Adempimenti del presidente dell'assemblea elettorale Il presidente dell'assemblea cura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, provvede allo scrutinio delle schede di votazione, accerta il risultato delle elezioni e dà immediata comunicazione alla commissione straordinaria dei nominativi degli eletti a componenti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale.
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