Art. 4
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 1008
In vigore dal 28 nov 1967
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dal Ministero della sanità secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - RESTIVO - REALE - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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