Art. 3
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 1008
In vigore dal 28 nov 1967
Chiunque pone in commercio per la vendita al dettaglio, detiene per porre in vendita al dettaglio o vende al dettaglio mandorle amare in difformità alle disposizioni di cui ai precedenti è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
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