Art. 1

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 1008

In vigore dal 28 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È vietata la vendita al dettaglio di mandorle amare (Prunus communis forma amara) allo stato sfuso.
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