Art. 1
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 1008
In vigore dal 28 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È vietata la vendita al dettaglio di mandorle amare (Prunus communis forma amara) allo stato sfuso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-10-17;1008#art-1