Art. 2
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 1008
In vigore dal 28 nov 1967
È consentita la vendita al dettaglio di una miscela di mandorle dolci e di mandorle amare, purchè queste ultime non siano presenti in misura superiore al 5 per cento riferito al peso.
La miscela può essere posta in vendita al dettaglio soltanto in confezione chiusa all'origine, congegnata in modo da non poter essere utilizzata dopo l'apertura.
Sulla confezione, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, deve essere apposta, in modo facilmente visibile con caratteri indelebili e ben leggibili, la dizione: "contiene mandorle amare in misura non superiore al 5 per cento riferito al peso".
Storico versioni
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