Art. 8
LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895
In vigore dal 27 ott 1967
Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell'articolo 695 del Codice penale.
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