Art. 9

LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

In vigore dal 27 ott 1967
Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 ottobre 1967 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - REALE - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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