Art. 9
LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895
In vigore dal 27 ott 1967
Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 ottobre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - REALE - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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