Art. 5
LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895
In vigore dal 1 lug 2011
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi
e delle loro parti
, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.
Storico versioni
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