Art. 3

LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

In vigore dal 1 lug 2011
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
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