Art. 59

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1967 al 1971, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge. Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti .
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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641 (Art. 59 Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.) — Testo vigente | Portale Normativo