Art. 61
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
Le agevolazioni tributarie dell' sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti tributari già definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.
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