Art. 54
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
Il prestito di cui all' è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.
I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.
I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.
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