Art. 53
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con i decreti di cui all'.
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