Art. 44

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Concorso degli Enti) Le istituzioni di cui all', le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.
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