Art. 40

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Approvazione dei progetti) L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente . L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
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