Art. 41

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Autorizzazione all'acquisto di edifici) In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza, il rettore, o il legale rappresentante dell'istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio. L'autorizzazione è concessa dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'. In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Università o dell'istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto. Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.
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