Art. 4
LEGGE 18 maggio 1967, n. 376
In vigore dal 29 giu 1967
All'onere annuo di lire 38 milioni a carico del Ministero della difesa sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante riduzione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dello interno sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 maggio 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-18;376#art-4