Art. 1

LEGGE 18 maggio 1967, n. 376

In vigore dal 23 gen 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il compenso di cui all' della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornaliere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;376#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo