Art. 3

LEGGE 18 maggio 1967, n. 376

In vigore dal 29 giu 1967
Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validità fino alla scadenza stabilita.
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