Art. 2

LEGGE 18 maggio 1967, n. 376

In vigore dal 29 giu 1967
Il Ministero dell'interno, allorchè ricorrano particolari necessità presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che metterà a disposizione le suore. Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni. Il Ministero dell'interno emanerà particolareggiate istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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LEGGE 18 maggio 1967, n. 376 (Art. 2 Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo