Art. 24
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall' dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dall' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia già provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-03;315#art-24