Art. 23

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

In vigore dal 11 giu 1967
A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, l'assegno suppletivo, concesso con l' della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.
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LEGGE 3 maggio 1967, n. 315 (Art. 23 Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo