Art. 19

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

In vigore dal 11 giu 1967
La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari e ne allega la relazione illustrativa ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza. Il prossimo bilancio tecnico sarà compilato con riferimento al 1 gennaio 1968 e la relativa relazione sarà allegata al rendiconto per l'anno 1968. Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai sanitari, la Commissione di studio è nominata in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tale Commissione è necessario che siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della Commissione precedente.
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LEGGE 3 maggio 1967, n. 315 (Art. 19 Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo