Art. 23
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, l'assegno suppletivo, concesso con l' della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-03;315#art-23