Art. 11
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
Il trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è pari alla pensione teorica di cui alla lettera a) dell', moltiplicata per il coefficiente fisso 9.
Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, l'importo lordo della indennità diretta una volta tanto è pari alla metà di quello determinato in applicazione del comma precedente.
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