Art. 11 · LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

Art. 11

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

In vigore dal 11 giu 1967
Il trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è pari alla pensione teorica di cui alla lettera a) dell', moltiplicata per il coefficiente fisso 9. Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, l'importo lordo della indennità diretta una volta tanto è pari alla metà di quello determinato in applicazione del comma precedente.
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