Art. 9

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

In vigore dal 11 giu 1967
La pensione indiretta o di riversibilità si determina prendendo a base la corrispondente pensione diretta calcolata in applicazione degli . Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto composto dalla pensione teorica e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alle lettere a) e b) dell', è riversibile secondo le aliquote previste dal comma primo dell' della legge 26 luglio 1965, n. 965. Sulle prime lire 195.000 l'aliquota di riversibilità non può, però, essere inferiore all'80 per cento. In nessun caso la pensione annua lorda indiretta o di riversibilità risultante dalla applicazione del comma precedente può considerarsi interiore a lire 351.000. L'importo della pensione indiretta di privilegio, nonchè quello della pensione di riversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dello assegno diretto privilegiato, è pari al corrispondente importo della pensione diretta. Nei casi di riversibilità di pensione diretta di privilegio non contemplati dal precedente comma, il minimo previsto dal comma terzo è elevato da lire 351.000 a lire 395.700 annue lorde.
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