Art. 13
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
Con effetto dal 1 luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell' della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è soppressa.
A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, è fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.
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