Art. 5

LEGGE 3 maggio 1967, n. 310

In vigore dal 10 giu 1967
All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-03;310#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo