Art. 1

LEGGE 3 maggio 1967, n. 310

In vigore dal 10 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all', dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma: "Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nonchè presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio".
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LEGGE 3 maggio 1967, n. 310 (Art. 1 Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.) — Testo vigente | Portale Normativo