Art. 2
LEGGE 3 maggio 1967, n. 310
In vigore dal 10 giu 1967
Gli della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge sostituiti dai seguenti:
". - Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.
L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.
L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20".
". - Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.
Si applicano per le modalità di corresponsione, eventuale riduzione e non cumulabilità, i commi secondo e terzo del precedente ".
Storico versioni
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