Art. 4

LEGGE 3 maggio 1967, n. 310

In vigore dal 10 giu 1967
Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1 maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78, con le modalità di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella: Coefficiente Misure mensili di stipendio lorde dell'asseg no 271 23.350 325 24.625 402 31.500 500 39.000 670 52.000 900 70.000 970 75.000
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LEGGE 3 maggio 1967, n. 310 (Art. 4 Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.) — Testo vigente | Portale Normativo