Art. 5

LEGGE 3 maggio 1967, n. 273

In vigore dal 1 giu 1967
Il Consiglio di amministrazione è composto: dal presidente dell'istituto, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, da due esperti scelti dal Ministro per la sanità si terne proposte rispettivamente dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari e dal Consiglio superiore di sanità e composte di docenti universitari, da due rappresentanti dei pescatori scelti dal Ministro per la sanità su terne proposte rispettivamente dalle Federazioni nazionali delle cooperative della pesca più rappresentative, e da un rappresentante di ciascuno degli Enti di diritto pubblico che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo di almeno 1 milione di lire annue. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo e con funzioni di segretario. Alla costituzione del Consiglio di amministrazione si provvede con decreto del Ministro per la sanità. Il Consiglio di amministrazione delibera: a) sul programma annuale di attività dell'Istituto; b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni; c) sul conto consuntivo; d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 8; e) sui provvedimenti necessari per la gestione dell'Istituto. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
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