Art. 1

LEGGE 3 maggio 1967, n. 273

In vigore dal 1 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituito, con sede in Pescara, l'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della sanità. Ad esso spettano i seguenti compiti: a) eseguire studi e ricerche nel settore dell'igiene, del controllo sanitario e del trasporto dei prodotti della pesca, nonchè sulle malattie della fauna ittica, su propria iniziativa o su richiesta del Ministero della sanità e di altre pubbliche Amministrazioni; b) compiere ricerche sullo stato di conservazione dei prodotti della pesca freschi, refrigerati, congelati; c) svolgere attività di consulenza in materia di igiene e conservazione dei prodotti ittici; d) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi diretti a migliorare le condizioni igieniche e di conservazione dei prodotti della pesca.
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