Art. 4

LEGGE 3 maggio 1967, n. 273

In vigore dal 1 giu 1967
Il presidente è nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni e firma gli atti riguardanti la gestione. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà per la ratifica al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva.
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