Art. 10

LEGGE 3 maggio 1967, n. 273

In vigore dal 1 giu 1967
All'onere annuo di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, con riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio suddetto e, per gli anni finanziari successivi, con riduzione del capitolo corrispondente. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1967 SARAGAT MORO - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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