Art. 57

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, la spesa di lire 8.000.000.000 di cui lire 500.000.000 per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici, distrutte o danneggiate dal terremoto stesso ( della citata legge 3 dicembre 1964, n. 1259), nonchè per le espropriazioni delle aree ( della medesima legge n. 1259) e lire 7.500.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto ( della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e legge 3 dicembre 1964, n. 1259). Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 57 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo