Art. 56

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
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