Art. 58

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 100.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificata dalla legge 1 luglio 1966, n. 506.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 58 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo