Art. 4

LEGGE 21 marzo 1967, n. 160

In vigore dal 25 apr 1967
Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto all'Università statale. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia e del comune di Lecce all'Università libera è mantenuta per l'Università statale. Il commissario di cui all' provvederà entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Università.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-03-21;160#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 21 marzo 1967, n. 160 (Art. 4 Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce.) — Testo vigente | Portale Normativo