Art. 4
LEGGE 21 marzo 1967, n. 160
In vigore dal 25 apr 1967
Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto all'Università statale.
L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia e del comune di Lecce all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.
Il commissario di cui all' provvederà entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Università.
Storico versioni
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