Art. 4 · LEGGE 21 marzo 1967, n. 160

Art. 4

LEGGE 21 marzo 1967, n. 160

In vigore dal 25 apr 1967
Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto all'Università statale. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia e del comune di Lecce all'Università libera è mantenuta per l'Università statale. Il commissario di cui all' provvederà entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Università.
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